di Redazione #ReggioEmilia twitter@reggioemilnotiz #Coronavirus
Perseguita e aggredisce l’ex compagna: 35enne di Casina in carcere
Non accettava la decisione della donna di porre fine alla loro relazione sentimentale e, a fronte del suo... →
Il Comune di Reggio Emilia ha attivato il Fondo di Mutuo Soccorso in favore delle persone in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. È possibile fare una donazione sul codice IBAN IT 83 U 02008 12834 000105890704 con causale ‘emergenza COVID-19’.
Sono previsti incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). Come previsto dall’articolo 66 D.L. 18/2020 ‘Cura Italia’ richiamato anche per donazioni ai sensi dell’ordinanza della Protezione civile del 29 marzo:
1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato del marsupio: due giovani denunciati
Aggredito da due giovani mentre rientrava a piedi verso casa, percosso e accecato con uno spray urticante al... →
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
(4 aprile 2020)
©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata
